Sacchettini dell’ortofrutta ma non la farmacia né le mozzarelle
La normativa riguarda tutte le borse di plastica ultraleggere (comma 2). Sono quei sacchetti sottilissimi con i quali nei supermercati i consumatori fanno la pesatura e la prezzatura di pane, frutti, ortaggi, formaggi e così via.
La norma riguarda solamente quelli sacchetti.
La norma non riguarda tutti i piccoli imballaggi di plastica come i sacchetti del farmacista, in gran parte biodegradabili da anni e finora offerti a titolo gratuito, che possono continuare a essere dati in omaggio.
Quali sacchetti (ortofrutta) e quali no (farmaci, pane, mozzarella)
La norma riguarda esclusivamente (legge 3 agosto 2017 n. 123, comma 1 dd-quinquies) le borse di plastica in materiale ultraleggero cioè «borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi».
Quindi la norma si applica esclusivamente alle borse (non i foglietti trasparenti che il salumiere deposita sulle fette di prosciutto), di plastica (non carta oleata), a parete sottilissima (non la plastica grossa della mozzarella né la plastica forata del pane), usata fine di igiene (non i sacchetti per trasportare il prodotto) sui soli alimenti (non farmaci o altri beni) sfusi (non i prodotti confezionati).
Tutti gli altri sacchetti a fini igienici a diretto contatto con gli alimenti che sono di plastica più spessa o di altri materiali non sono interessati da alcun obbligo della nuova legge. Possono essere di plastica non biodegradabile e possono essere ceduti a titolo gratuito.
Esempi di sacchetti non interessati da alcuna limitazione
Sono fuori dalle norme sui sacchetti biodegradabili i sacchetti di polietilene ad alta densità per alimenti spessi 18 micron, i sacchetti per alimenti di polietilene a bassa densità spessi 35 micron (quelli della mozzarella), i sacchetti di polipropilene microforato per il confezionamento del pane spessi 30 micron. Sono tutti imballaggi che rientrano tra le «borse fornite a fini di igiene o fornite come imballaggio primario» ma sono superiori ai 15 micron.
Sono fuori dalla norma anche le borse fornite ai consumatori per il trasporto di merci e prodotti (il sacchettino della farmacia), le quali rientrano però tra i sacchi per la spesa e devono essere biodegradabili.
Con il nostro sacchetti frutta sarai in linea con i nuovi requisiti della L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188) che, a partire dal 1 gennaio 2018, prevede un irrigidimento delle norme che regolano i sacchetti in plastica e gli imballi primari in plastica, sanzionando i trasgressori con multe da 2500 a 25.000 €, elevabile nel caso di ingenti quantitativi o di valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore o in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi derivanti dalla normativa.
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